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Giurisprudenza C-199/21 (13/10/2022)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 13/10/2022

Oggetto: Secondo la Corte di giustizia, quando una persona percepisce pensioni in due Stati membri, essa ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dei suddetti due Stati membri. Qualora la percezione di tali prestazioni in uno di tali Stati membri sia esclusa in forza della legislazione nazionale, non si applicano le regole di priorità di cui al regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte ha inoltre affermato che il regolamento (CE) n. 987/2009 osta a una normativa nazionale che consente il recupero delle prestazioni familiari erogate, in caso di mancata presentazione di una domanda da parte del genitore che vi ha diritto in forza di tale normativa, all’altro genitore, la cui domanda è stata presa in considerazione, conformemente a tale disposizione, dall’istituzione competente, e che sopporta di fatto da solo l’onere finanziario connesso al mantenimento del figlio

Parti: Finanzamt Österreich (Recouvrement de prestations familiales)

Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale

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