Giurisprudenza C-3/21 (29/09/2022)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 29/09/2022
Oggetto: La Corte ha affermato che la nozione di «domanda», ai sensi del regolamento (CE) 883/2004, si riferisce unicamente alla domanda presentata da una persona che si è avvalsa del suo diritto alla libera circolazione presso le autorità di uno Stato membro che non è competente in forza delle norme di conflitto previste da detto regolamento. Pertanto, tale nozione non comprende né la domanda iniziale presentata in applicazione della legislazione di uno Stato membro da una persona che non si sia ancora avvalsa del suo diritto alla libera circolazione, né il versamento periodico, da parte delle autorità di detto Stato membro, di una prestazione normalmente dovuta, al momento di tale versamento, da un altro Stato membro. Secondo la Corte, il diritto dell’Unione, e più specificamente il principio di effettività, non osta all’applicazione di una normativa nazionale che assoggetta l’effetto retroattivo di una domanda di assegni familiari a un termine di prescrizione di dodici mesi, poiché tale termine non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio, da parte dei lavoratori migranti di cui trattasi, dei diritti conferiti dal regolamento n. 883/2004
Parti: Chief Appeals Officer e a.
Classificazione: Solidarietà - Art. 34 Sicurezza sociale - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione
Testo