Giurisprudenza C-564/21 (01/12/2022)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 01/12/2022
Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a una prassi amministrativa nazionale in forza della quale l’autorità amministrativa che ha statuito su una domanda di protezione internazionale trasmette al rappresentante del richiedente una copia del fascicolo elettronico relativo a tale domanda, priva di una numerazione continua delle pagine, e la cui struttura può essere visualizzata mediante un software gratuito e liberamente accessibile on line, purché questo metodo di comunicazione garantisca l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per la difesa del richiedente e detto metodo di comunicazione fornisca una rappresentazione il più possibile fedele della struttura e della cronologia di tale fascicolo, fatte salve le circostanze in cui gli obiettivi di interesse pubblico ostano alla divulgazione di determinate informazioni al rappresentante del richiedente. Inoltre, secondo la Corte, non è necessario che una decisione vertente su una domanda di protezione internazionale sia munita della firma dell’agente dell’autorità competente autore di tale decisione affinché detta decisione sia considerata comunicata per iscritto
Parti: Bundesrepublik Deutschland (Accès au dossier en matière d’asile)
Classificazione: Giustizia
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