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Giurisprudenza cause riunite C‑859/19, C‑926/19 e C‑929/19 (07/11/2022)

Tipo: Ordinanza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 07/11/2022

Oggetto: La Corte ha affermato che il diritto dell’UE osta a una normativa o prassi nazionale secondo la quale le pronunce in materia di corruzione e di frode in relazione all’imposta sul valore aggiunto che non sono state emesse, in primo grado, da collegi giudicanti specializzati in tale materia, o, in appello, da collegi giudicanti i cui membri siano stati tutti nominati mediante sorteggio, sono affette da nullità assoluta di modo che i casi di corruzione e di frode in relazione all’imposta sul valore aggiunto di cui trattasi debbano, se necessario a seguito di un ricorso straordinario contro sentenze definitive, essere riesaminati in primo e/o in secondo grado, nei limiti in cui l’applicazione di tale normativa o prassi nazionale sia idonea a creare un rischio sistemico d’impunità per fatti che costituiscono gravi reati di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, o di corruzione in generale. L’obbligo di garantire che reati del genere siano oggetto di sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo non esonera il giudice del rinvio dal verificare il necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. I requisiti derivanti da detto articolo 47, secondo comma, prima frase, non ostano alla disapplicazione di una siffatta normativa o prassi nazionale quando essa sia idonea a creare un tale rischio sistemico d’impunità. Inoltre, secondo la Corte, il diritto dell’UE non osta a una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le decisioni della corte costituzionale nazionale vincolano i giudici ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo. Il diritto dell’UE osta a una norma nazionale ai sensi della quale qualsiasi inosservanza delle decisioni della corte costituzionale nazionale da parte dei giudici ordinari nazionali è idonea a far sorgere la loro responsabilità disciplinare. Infine, la Corte ha affermato che il principio del primato del diritto dell’Unione osta a una normativa o a una prassi nazionale ai sensi della quale i giudici ordinari nazionali sono vincolati dalle decisioni della corte costituzionale nazionale e non possono, per questo motivo e salvo commettere un illecito disciplinare, disapplicare, di propria iniziativa, la giurisprudenza risultante da tali decisioni, laddove ritengano, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria al diritto dell’UE

Parti: FX e a. (Effet des arrêts d’une Cour constitutionnelle III)

Classificazione: Giustizia

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