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Giurisprudenza 104/2006 (17/03/2006)

Tipo: Sentenza

Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Italia) - Corte Costituzionale

Data: 17/03/2006

Oggetto: La Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità di alcune disposizioni della legge elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo, nelle parte in cui non prevedono che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data di comunicazione dell'ultima proclamazione. Il giudice costituzionale ritiene che la normativa italiana che fa decorrere il termine per l'esercizio dell'opzione dall'ultima proclamazione, ossia da un evento del quale il candidato potrebbe non aver avuto alcuna conoscenza, viola il principio di pubblicità del procedimento amministrativo che, a sua volta, attua i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), e costituisce un "principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi europei". La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia la quale ha ricavato tale principio dall'art.253 TCE recante l'obbligo di motivazione degli atti comunitari.

Lingua Originale: Italiano

Classificazione: Art. 41 Diritto ad una buona amministrazione verso gli organi dell’unione - Art. 42 Diritto di accesso ai documenti

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Segnalazioni: Rapporti tra le Corti
La Corte Costituzionale italiana richiama una sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 1998 in causa C-367/95