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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza C-710/21 (16/02/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 16/02/2023

Oggetto: Secondo la Corte, al fine di determinare lo Stato membro il cui organismo di garanzia è competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori, si deve ritenere che il datore di lavoro che si trova in stato di insolvenza non abbia attività sul territorio di almeno due Stati membri qualora il contratto di lavoro del lavoratore di cui trattasi preveda che il centro dell’attività di quest’ultimo e il suo luogo di lavoro abituale siano situati nello Stato membro in cui ha sede il datore di lavoro, ma tale lavoratore, per una pari quantità del suo tempo di lavoro, svolga i suoi compiti a distanza, a partire da un altro Stato membro in cui si trova la sua residenza principale

Parti: IEF Service

Classificazione: Solidarietà - Art. 31 Condizione di lavoro: sane - Condizione di lavoro: sicure - Condizione di lavoro: dignitose

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