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Giurisprudenza C-650/21 (20/04/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 20/04/2023

Oggetto: Secondo la Corte, la direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostano ad una normativa nazionale in forza della quale l’inquadramento di un dipendente pubblico è determinato sulla base della sua anzianità nella tabella retributiva di un previgente regime retributivo giudicato discriminatorio nella parte in cui consentiva unicamente di prendere in considerazione, ai fini del computo di tale anzianità, i periodi ammissibili precedenti all’assunzione del dipendente prestati a partire dall’età di 18 anni, escludendo quelli svolti prima di tale età, laddove tale normativa prevede che una rettifica dei periodi ammissibili del dipendente svolti prima della sua assunzione, come inizialmente calcolati, sia effettuata determinando una data di riferimento comparativa, ai fini della quale sono ora presi in considerazione, per determinare detta anzianità, i periodi ammissibili precedenti all’assunzione compiuti prima del compimento del diciottesimo anno di età di tale dipendente qualora, da un lato, per quanto riguarda i periodi prestati dopo il compimento del diciottesimo anno di età, siano presi in considerazione solo gli «altri periodi» da prendere in considerazione per metà e, dall’altro, detti «altri periodi» siano aumentati da tre a sette anni, ma siano solo presi in considerazione quando superano una durata di quattro anni. Tuttavia essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede che i periodi di apprendistato svolti presso un ente territoriale nazionale siano computati integralmente, nell’ambito della determinazione della data di riferimento comparativa, unicamente qualora il dipendente interessato sia stato assunto dallo Stato dopo una certa data, mentre i periodi di apprendistato siano computati per metà, essendo soggetti a una detrazione forfettaria, qualora il dipendente interessato sia stato assunto dallo Stato prima di tale data. Infine, secondo la Corte, il principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali, e il principio della certezza del diritto, ostano ad una normativa nazionale che prevede, per quanto riguarda i dipendenti pubblici per i quali una procedura volta a ridefinire la loro posizione nella tabella retributiva era pendente al momento della pubblicazione di una modifica legislativa del regime retributivo comprendente tale tabella, che le retribuzioni siano ricalcolate conformemente alle nuove disposizioni relative alla data di riferimento comparativa, disposizioni che comportano nuove limitazioni per quanto riguarda la portata massima dei periodi ammissibili, cosicché una discriminazione fondata sull’età contraria alla direttiva 2000/78 e all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, non è eliminata, mentre un siffatto calcolo non è effettuato per i dipendenti per i quali una procedura avente oggetto identico, avviata in precedenza, sia già stata conclusa con una decisione definitiva, fondata su una data di riferimento fissata in modo più favorevole in forza del precedente regime retributivo le cui disposizioni, considerate discriminatorie dal giudice nazionale, sono state disapplicate in attuazione diretta del principio della parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione

Parti: Landespolizeidirektion Niederösterreich e Finanzamt Österreich

Classificazione: Uguaglianza - Art. 20 Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione

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