Giurisprudenza C-16/22 (02/03/2023)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 02/03/2023
Oggetto: Secondo la Corte, l’amministrazione tributaria di uno Stato membro che, pur appartenendo al potere esecutivo di quest’ultimo, conduce, in conformità al diritto nazionale, indagini penali tributarie in modo autonomo, in luogo della Procura e assumendo i diritti e gli obblighi conferiti a quest’ultima, non può essere qualificata come «autorità giudiziaria» e come «autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e dell’articolo 2, lettera c), i), della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale. Tale amministrazione può tuttavia rientrare nell’ambito della nozione di «autorità di emissione», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), ii), di detta direttiva, purché siano rispettate le condizioni enunciate in tale disposizione
Parti: Staatsanwaltschaft Graz (Service des affaires fiscales pénales de Düsseldorf)
Classificazione: Giustizia - Art. 49 Diritto penale
Testo