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Giurisprudenza C-411/22 (15/06/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 15/06/2023

Oggetto: Secondo la Corte, l’indennizzo, finanziato dallo Stato, concesso ai lavoratori subordinati per i danni patrimoniali causati dall’ostacolo alla loro attività professionale durante il loro confinamento in quanto persone malate o sospettate di essere contagiose o malate di COVID-19 non costituisce una «prestazione di malattia», e non rientra quindi nell’ambito di applicazione del regolamento CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale poichè siffatto confinamento non è imposto ai fini di guarigione del soggetto interessato, bensì al fine di proteggere la popolazione dal contagio da parte di quest’ultimo. La Corte ha poi affermato che tale indennizzo è indirettamente collegato a una condizione di residenza nel territorio austriaco, circostanza che incide maggiormente sui lavoratori emigranti e costituisce dunque una discriminazione indiretta

Parti: Thermalhotel Fontana

Classificazione: Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Cittadinanza - Art. 45 Libertà di circolazione

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