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Giurisprudenza C-204/21 (05/06/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 05/06/2023

Oggetto: La Corte ha dichiarato che, avendo attribuito alla Sezione disciplinare della Corte suprema, la cui indipendenza e la cui imparzialità non sono garantite, la competenza a decidere in merito a controversie aventi incidenza diretta sullo status e sull’esercizio delle funzioni di giudice e di giudice ausiliario, come le controversie in materia di revoca dell’immunità penale dei giudici, in materia di diritto del lavoro, di previdenza sociale e di pensionamento dei giudici della Corte suprema, la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. La Corte ha poi constatato che, adottando le disposizioni che consentono di qualificare come illecito disciplinare l’esame del rispetto dei requisiti dell’Unione relativi a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta, e dell’articolo 267 TFUE. Inoltre, adottando le disposizioni che vietano a tutti gli organi giurisdizionali nazionali di verificare il rispetto dei requisiti derivanti dal diritto dell’Unione relativi alla garanzia di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dell’articolo 47 della Carta, e del principio del primato del diritto dell’Unione. Attribuendo alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema la competenza esclusiva a esaminare le contestazioni e le questioni di diritto riguardanti la mancanza di indipendenza di un organo giurisdizionale o di un giudice, la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e dell’articolo 47 della Carta, dell’articolo 267 TFUE e del principio del primato del diritto dell’Unione. Infine, la Corte ha dichiarato che la Polonia, adottando le disposizioni che impongono ai giudici l’obbligo di comunicare informazioni relative alle loro attività all’interno di associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, nonché alla loro appartenenza a un partito politico, prima della loro nomina, e prevedendo la pubblicazione di tali informazioni, ha violato il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali garantiti dalla Carta e dal Regolamento (UE) 2016/679

Parti: Commissione c. Polonia (Indépendance et vie privée des juges)

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso - Dati personali: rettifica - Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Indipendenza ed imparzialità dei giudici

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