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Giurisprudenza C-252/21 (04/07/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 04/07/2023

Oggetto: Secondo la Corte, il solo fatto che un utente consulti siti Internet o applicazioni che possono rivelare informazioni sensibili non significa affatto che egli renda manifestamente pubblici i suoi dati. Lo stesso vale quando un utente inserisce dati in tali siti o in siffatte applicazioni o ancora attiva pulsanti di selezione, salvo che egli abbia esplicitamente espresso preliminarmente la sua scelta di rendere i dati che lo riguardano pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone. Per quanto riguarda più in generale il trattamento effettuato da Meta Platforms Ireland, incluso quello dei dati «non sensibili», la Corte afferma che la necessità di eseguire il contratto di cui l’interessato è parte giustifica la pratica controversa solo a condizione che il trattamento di dati sia oggettivamente indispensabile, cosicché l’oggetto principale del contratto non potrebbe essere conseguito in assenza di tale trattamento. La Corte esprime dubbi in merito alla possibilità che la personalizzazione dei contenuti o l’utilizzo omogeneo e fluido dei servizi propri del gruppo Meta possano soddisfare tali criteri. Inoltre, secondo la Corte, la personalizzazione della pubblicità mediante la quale è finanziato il social network online Facebook non può giustificare, in quanto legittimo interesse perseguito da Meta Platforms Ireland, il trattamento di dati di cui è causa, in assenza del consenso dell’interessato. Infine, la Corte osserva che la circostanza che l’operatore di un social network online, in quanto titolare del trattamento, occupi una posizione dominante sul mercato dei social network non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento dei loro dati effettuato da tale operatore. Tuttavia, poiché una posizione del genere può incidere sulla libertà di scelta di tali utenti e creare un evidente squilibrio tra questi ultimi e il titolare del trattamento, essa costituisce un elemento importante per determinare se il consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente

Parti: Meta Platforms e a. (Conditions générales d’utilisation d’un réseau social)

Classificazione: Libertà - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale - Dati personali: consenso - Dati personali: accesso

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