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Giurisprudenza C-663/21 (06/07/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 06/07/2023

Oggetto: Secondo la Corte, la revoca dello status di rifugiato deve costituire una misura proporzionata rispetto al pericolo che il cittadino interessato di un paese terzo rappresenta per un interesse fondamentale della comunità dello Stato membro in cui tale cittadino di un paese terzo si trova. A tal fine, detta autorità competente deve operare un bilanciamento tra tale pericolo e i diritti che devono essere garantiti conformemente alla direttiva 2011/95/UE, senza tuttavia che detta autorità competente sia tenuta a verificare che l’interesse pubblico connesso al rimpatrio di tale cittadino di un paese terzo nel suo paese di origine prevalga sull’interesse del medesimo al mantenimento della protezione internazionale, in considerazione della portata e della natura delle misure alle quali quest’ultimo sarebbe esposto in caso di rimpatrio nel suo paese di origine. La Corte ha poi affermato che la direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, osta all’adozione di una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo qualora sia accertato che un allontanamento di quest’ultimo verso il paese di destinazione previsto, in forza del principio del non respingimento, è escluso a tempo indeterminato

Parti: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Réfugié ayant commis un crime grave)

Classificazione: Libertà - Art. 18 Rifugiati - Art. 19 Allontanamento

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