Giurisprudenza C-756/21 (29/06/2023)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 29/06/2023
Oggetto: La Corte ha affermato che l’autorità accertante deve procurarsi, da un lato, informazioni precise e aggiornate su tutti i fatti pertinenti che riguardano la situazione generale esistente nel paese d’origine di un richiedente asilo e protezione internazionale e, dall’altro, una perizia medico-legale sullo stato di salute mentale di quest’ultimo, qualora esistano indizi di problemi di salute mentale che possano derivare da un evento traumatico avvenuto in tale paese d’origine e il ricorso a tale perizia risulti necessario o pertinente per valutare le reali esigenze di protezione internazionale di detto richiedente, purché le modalità di ricorso a una siffatta perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La constatazione, nell’ambito dell’esercizio di un secondo grado di controllo giurisdizionale previsto dal diritto nazionale, di una violazione dell’obbligo di cooperazione previsto dalla direttiva 2004/83/CE non deve necessariamente comportare, di per sé, l’annullamento della decisione di rigetto del ricorso proposto contro una decisione che ha respinto una domanda di protezione internazionale, atteso che al richiedente la protezione internazionale può essere imposto di dimostrare che la decisione di rigetto del ricorso avrebbe potuto essere diversa in assenza di una siffatta violazione. La Corte ha poi affermato che i termini intercorsi tra la presentazione della domanda di asilo e l’adozione delle decisioni dell’autorità accertante e del giudice di primo grado competente non possono essere giustificati da modifiche legislative nazionali intervenute durante la decorrenza di tali termini, ed il carattere irragionevole dell’uno o dell’altro di detti termini non può giustificare, di per sé e in assenza di indizi in base ai quali la durata eccessiva del procedimento amministrativo o giurisdizionale avrebbe inciso sulla soluzione della controversia, l’annullamento della decisione del giudice di primo grado competente. Infine, secondo la Corte, una dichiarazione mendace, contenuta nella domanda iniziale di protezione internazionale, che il richiedente asilo ha chiarito e ritrattato alla prima occasione possibile, non è tale da impedire, di per sé, di accertare che quest’ultimo è in generale attendibile
Parti: International Protection Appeals Tribunal e a.
Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Rifugiati
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