Giurisprudenza C-151/22 (21/09/2023)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 21/09/2023
Oggetto: Secondo la Corte, affinché l’opinione, il pensiero o la convinzione di un richiedente, che non sia ancora stato oggetto di interesse ostile da parte dei potenziali persecutori nel suo paese di origine, possano rientrare nella nozione di «opinione politica», è sufficiente che tale richiedente affermi di avere o di esprimere tale opinione, pensiero o convinzione. Ciò non pregiudica la valutazione della fondatezza del timore, da parte del richiedente, di essere perseguitato per le sue opinioni politiche. La Corte ha affermato che nel valutare la fondatezza del timore, da parte di un richiedente, di essere perseguitato per le sue opinioni politiche, le autorità competenti degli Stati membri devono tener conto del fatto che tali opinioni politiche, per il grado di convincimento con cui si esprimono o per l’eventuale esercizio da parte di tale richiedente di attività volte a promuovere dette opinioni, abbiano potuto o possano suscitare un interesse ostile nei potenziali persecutori nel paese di origine di tale richiedente. Tuttavia, non si richiede che le stesse opinioni siano così profondamente radicate nel richiedente che quest’ultimo, in caso di rientro nel suo paese di origine, non potrebbe astenersi dal manifestarle, esponendosi in tal modo al rischio di subire atti di persecuzione
Classificazione: Libertà - Art. 18 Rifugiati
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