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Giurisprudenza C-209/22 (07/09/2023)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 07/09/2023

Oggetto: La Corte ha affermato che la direttiva 2012/13/UE, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e la direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, lette alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice investito, in forza del diritto nazionale applicabile, di una domanda di autorizzazione a posteriori di una perquisizione personale e della conseguente confisca di sostanze illecite, disposte nell’ambito della fase istruttoria di un procedimento penale, non è competente ad esaminare se i diritti dell’indagato o dell’imputato, garantiti dalle citate direttive, siano stati rispettati in tale occasione, purché, da un lato, detta persona possa far constatare in seguito, dinanzi al giudice investito del merito della causa, un’eventuale violazione dei diritti derivanti da queste direttive e, dall’altro, tale giudice sia allora tenuto a trarre le conseguenze da una siffatta violazione, in particolare per quanto riguarda l’irricevibilità o il valore probatorio degli elementi di prova ottenuti in tali condizioni. Inoltre, secondo la Corte, la direttiva 2013/48 non osta a una normativa nazionale che prevede che un indagato o un imputato possa essere sottoposto, nell’ambito della fase istruttoria di un procedimento penale, ad una perquisizione personale e alla confisca di beni illeciti, senza che tale persona goda del diritto di avvalersi di un difensore, purché dall’esame di tutte le circostanze rilevanti risulti che tale accesso a un difensore non è necessario affinché detta persona possa esercitare i propri diritti della difesa in modo concreto ed effettivo

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice - Art. 48 Diritti della difesa

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