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Giurisprudenza C-359/22 (18/04/2024)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 18/04/2024

Oggetto: Secondo la Corte, il Regolamento (UE) n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, non impone agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione adottata ai sensi della clausola discrezionale prevista dal regolamento. La Corte ha poi affermato che l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, che sia oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di esercitare il suo potere discrezionale ai sensi del regolamento n. 604/2013 o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta fornita a tale domanda, cosicché tale disposizione della Carta dei diritti fondamentali non osta, a maggior ragione, a che uno Stato membro dia esecuzione, in tali circostanze, a una decisione di trasferimento prima che si sia statuito su detta domanda o su un ricorso avverso la risposta fornita a detta domanda

Classificazione: Libertà - Art. 18 Diritto di asilo

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