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Giurisprudenza C-582/21 (09/04/2024)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 09/04/2024

Oggetto: Secondo la Corte, qualora un mezzo di ricorso straordinario istituito da una disposizione processuale nazionale consenta a un singolo di chiedere la riapertura di un procedimento conclusosi con sentenza definitiva invocando una decisione successiva della Corte costituzionale dello Stato membro interessato che ha dichiarato la non conformità alla Costituzione o a un’altra norma di rango superiore di una disposizione di diritto nazionale, o di una certa interpretazione di una siffatta disposizione, sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata, il principi di diritto dell’UE (principio di leale collaborazione e il principio di equivalenza) non impongono che tale mezzo di ricorso sia esperibile anche nel caso in cui sia invocata una decisione della Corte emessa in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, sempre che le conseguenze concrete di una siffatta decisione di tale Corte costituzionale per quanto riguarda la disposizione di diritto nazionale, o l’interpretazione di una siffatta disposizione, sulla quale detta sentenza definitiva si fonda, discendano direttamente da tale decisione. Secondo al Corte, spetta al giudice nazionale valutare se una disposizione di diritto nazionale che istituisce un mezzo di ricorso straordinario con il quale una parte può chiedere la riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva qualora, per effetto di una violazione del diritto, essa sia stata privata della possibilità di agire, possa essere oggetto di un’interpretazione estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione la situazione in cui il giudice che ha accolto la domanda di un professionista fondata su un contratto stipulato con un consumatore, con sentenza definitiva resa in contumacia, abbia omesso di esaminare d’ufficio tale contratto sotto il profilo dell’eventuale presenza di clausole abusive, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE e in cui risulti che le modalità procedurali dell’esercizio da parte di tale consumatore del suo diritto di proporre opposizione a detta sentenza contumaciale sono tali da generare un rischio non trascurabile che detto consumatore vi rinunci e non consentono, di conseguenza, di garantire il rispetto dei diritti che quest’ultimo trae da tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione estensiva non sia prospettabile a causa dei limiti costituiti dai principi generali del diritto e dall’impossibilità di procedere a un’interpretazione contra legem, il principio di effettività impone che il rispetto di tali diritti sia garantito nell’ambito di un procedimento di esecuzione di detta sentenza contumaciale o di un distinto procedimento successivo

Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori

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