Giurisprudenza C-714/22 (21/03/2024)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 21/03/2024
Oggetto: Secondo la Corte, clausole vertenti su servizi accessori a un contratto di credito al consumo, che attribuiscono al consumatore che acquista tali servizi una priorità nell’esame della sua domanda di credito e nella messa a disposizione della somma presa in prestito e a possibilità di dilazionare il rimborso delle rate mensili o di ridurne l’importo, non sfuggono alla valutazione del loro carattere abusivo. Una clausola di un contratto di credito al consumo che consente al consumatore interessato di dilazionare o di riorganizzare le rate mensili del credito dietro pagamento di costi supplementari, anche qualora non sia certo che tale consumatore si avvarrà di tale possibilità, può avere carattere abusivo, laddove, in particolare, tali costi siano manifestamente sproporzionati rispetto all’importo del prestito concesso. La Corte ha infine affermato che la direttiva 93/13, letta alla luce del principio di effettività, osta a una normativa nazionale che consente di obbligare un consumatore a farsi carico di una parte delle spese processuali, qualora, in seguito alla dichiarazione di nullità di una clausola contrattuale a causa del suo carattere abusivo, sia accolta solo parzialmente la sua domanda di restituzione di somme che ha indebitamente pagato in forza di tale clausola, per il motivo che è praticamente impossibile o eccessivamente difficile determinare la portata del diritto di tale consumatore alla restituzione di dette somme
Classificazione: Solidarietà - Art. 38 Protezione dei consumatori
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