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Giurisprudenza C-15/24 PPU (14/05/2024)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 14/05/2024

Oggetto: Secondo la Corte, la dichiarazione di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di un indagato analfabeta non può essere considerata conforme ai requisiti posti dalla direttiva 2013/48/UE , qualora l’indagato stesso non sia stato informato, con una modalità che tenga debitamente conto della sua situazione specifica, delle possibili conseguenze di una siffatta rinuncia e qualora tale rinuncia non sia stata verbalizzata conformemente al diritto processuale nazionale, in modo da consentire la verifica dell’osservanza dei citati requisiti. In caso di rinuncia al diritto di avvalersi di un difensore da parte di una persona vulnerabile, detta persona deve essere informata della possibilità di revocare la rinuncia medesima prima che si proceda a qualsiasi atto di indagine successivo nel corso del quale, tenuto conto dell’intensità e dell’importanza dell’atto di indagine stesso, l’assenza di un difensore possa risultare particolarmente pregiudizievole per gli interessi e i diritti di detta persona. Infine la Corte ha affermato che la direttiva 2013/48, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafi 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un giudice, che esamina il coinvolgimento di un imputato in un reato al fine di determinare l’adeguatezza della misura di sicurezza da infliggere a tale imputato, è privato della possibilità, al momento di adottare una decisione sul mantenimento in custodia dell’imputato stesso, di valutare se taluni elementi di prova siano stati raccolti in violazione delle prescrizioni di tale direttiva e, se del caso, di escludere siffatti elementi di prova

Parti: Stachev

Classificazione: Giustizia - Art. 47 Processo equo, pubblico - Art. 48 Diritti della difesa

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