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Giurisprudenza C-626/22 (25/06/2024)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 25/06/2024

Oggetto: Secondo la Corte, gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi della direttiva 2010/75. Ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione. La Corte ha poi affermato che la direttiva 2010/75 osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, la direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso

Parti: Ilva e a.

Classificazione: Solidarietà - Art. 35 Protezione della salute - Art. 37 Tutela dell’ambiente

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