Giurisprudenza C-603/22 (05/09/2024)
Tipo: Sentenza
Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea
Data: 05/09/2024
Oggetto: Secondo la Corte, i minori indagati o imputati devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio. A tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo. Coloro che compiono i 18 anni d’età nel corso del procedimento penale non devono perdere automaticamente i diritti conferiti ai minori dal diritto dell’Unione. Il godimento di tali diritti deve perdurare se è appropriato alla luce della maturità e della vulnerabilità delle persone di cui trattasi. La Corte ha poi affermato che i minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio e che tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice ed accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche. Infine, per quanto riguarda prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un interrogatorio condotto in violazione di detti diritti, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere. Tuttavia, il suddetto giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione
Parti: M.S. e a. (Droits procéduraux d’une personne mineure)
Classificazione: Giustizia - Art. 47 Diritto a farsi consigliare, difendere e rappresentare - Patrocinio a spese dello stato - Art. 48 Diritti della difesa
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