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Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa

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Giurisprudenza C-608/22 e C-609/22 (04/10/2024)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte di giustizia dell’Unione europea

Data: 04/10/2024

Oggetto: Secondo la Corte, rientra nella nozione di «atto di persecuzione» una somma di misure discriminatorie, nei confronti delle donne, adottate o tollerate da un «responsabile delle persecuzioni», consistenti in particolare nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato, nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione dell’accesso all’assistenza sanitaria e della libertà di circolazione, nel divieto di esercitare un’attività lavorativa o nella limitazione del suo esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e alla pratica sportiva e nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità umana, garantito dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La direttiva 2011/95/UE, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, non impone all’autorità nazionale competente, al fine di determinare se, tenuto conto delle condizioni esistenti nel paese di origine di una donna al momento della valutazione della sua domanda di protezione internazionale, le misure discriminatorie alle quali è stata o rischia di essere esposta in tale paese costituiscano atti di persecuzione, di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame individuale di tale domanda, elementi caratteristici della sua situazione personale diversi da quelli relativi al sesso o alla nazionalità

Parti: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Femmes afghanes)

Classificazione: Dignità - Art. 1 Dignità - Libertà - Art. 18 Diritto di asilo - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione

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