Giurisprudenza C-12/08 (21/01/2009)
Tipo: Conclusioni dell'Avvocato generale
Autorità: Autorità europee: Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Data: 21/01/2009
Oggetto: L’Avvocato generale suggerisce alla Corte di risolvere il caso affermando che la direttiva 98/59 non osta ad una disposizione nazionale che, in caso di violazione della procedura di informazione e consultazione, limiti ai soli rappresentanti dei lavoratori il diritto di impugnare un licenziamento collettivo, o che condizioni ad una contestazione dei rappresentanti dei lavoratori il diritto individuale di impugnare il licenziamento collettivo. Per contro, la medesima direttiva osta ad una normativa nazionale la quale consenta di impugnare un licenziamento collettivo solo per talune specifiche violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva, e non per tutte le violazioni degli obblighi stessi. Inoltre il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non osta ad una normativa che, nel caso di licenziamenti collettivi, riconosca il diritto all’informazione e alla consultazione quale diritto collettivo e, di conseguenza, permetta di agire, in caso di violazione dello stesso, soltanto ai rappresentanti dei lavoratori, e non ai lavoratori individualmente considerati. Qualora tuttavia il diritto all’informazione e alla consultazione sia configurato nell’ordinamento nazionale quale diritto individuale, il principio del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva osta ad una disciplina che permetta di far valere tale diritto solo ai rappresentanti dei lavoratori, o che subordini un ricorso individuale ad una previa contestazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Parti: Mono Car Styling SA
Classificazione: Solidarietà - Art. 27 Diritti dei lavoratori: informazione - Giustizia - Art. 47 Giustizia: effettività
Testo
Segnalazioni: Efficacia della Carta
L’Avvocato generale non si sofferma sul valore giuridico della Carta, ma la prende in considerazione per confermare l’esistenza dei diritti fondamentali all’interno dell’UE.