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Altri Atti P6_TA-PROV (2017)0131 (06/04/2017)

Tipo: Atti dell'Unione europea: Risoluzione del Parlamento sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy

Autorità: Autorità europee - Unione europea: Parlamento europeo

Data: 06/04/2017

Oggetto: Il Parlamento europeo riconosce che lo scudo UE-USA per la privacy contiene miglioramenti significativi in termini di chiarezza delle norme rispetto al precedente accordo UE-USA sull'approdo sicuro e che le organizzazioni statunitensi che autocertificano la propria adesione allo scudo UE-USA per la privacy dovranno rispettare norme più precise in materia di protezione dei dati rispetto a quelle previste dall'accordo sull'approdo sicuro; osserva che, in linea con la sentenza della Corte nella causa Schrems, i poteri delle autorità europee garanti della protezione dei dati non vengono modificati dalla decisione sull'adeguatezza e che, pertanto, tali autorità possono esercitare i propri poteri, compreso quello di sospendere o vietare il trasferimento di dati verso un'organizzazione iscritta allo scudo UE-USA per la privacy; valuta positivamente al riguardo l'importante ruolo attribuito dal regime dello scudo per la privacy alle autorità garanti della protezione dei dati degli Stati membri nel valutare e approfondire le denunce legate alla protezione dei diritti alla vita privata e alla vita familiare sanciti dalla Carta dell'UE e nel sospendere i trasferimenti di dati, e plaude all'obbligo imposto al Dipartimento del commercio statunitense di risolvere tali reclami; tuttavia ritiene che, nonostante le garanzie e gli impegni forniti dal governo USA per mezzo delle lettere allegate all'accordo sullo scudo per la privacy, permangano gravi interrogativi per quanto riguarda alcuni aspetti commerciali, la sicurezza nazionale e l'applicazione della legge; rileva, in particolare, la differenza significativa tra la protezione di cui all'articolo 7 della direttiva 95/46/CE e il principio "di informativa e di scelta" dell'accordo sullo scudo per la privacy, nonché le notevoli differenze tra l'articolo 6 della direttiva 95/46/CE e il principio "sull'integrità dei dati e la limitazione della finalità" dell'accordo sullo scudo per la privacy; sottolinea che, invece della necessità di una base giuridica (quale il consenso o il contratto) che si applica a tutte le operazioni di trattamento, i diritti dei soggetti interessati dal trattamento dei dati nell'ambito dei principi dello scudo per la privacy si applicano soltanto nel caso di due operazioni limitate di trattamento (divulgazione e cambio di finalità) e garantiscono esclusivamente il diritto di rifiuto ("opt-out"); pertanto afferma che queste numerose perplessità possano portare, in futuro, a una nuova contestazione della decisione sull'adeguatezza della protezione dinanzi ai tribunali; sottolinea le conseguenze negative sia in termini di rispetto dei diritti fondamentali che per la necessaria certezza giuridica delle parti interessate

Classificazione: Libertà - Art. 7 Vita privata - Art. 8 Dati personali: trattamento Leale

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