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Giurisprudenza 63235/00 (19/04/2007)

Tipo: Sentenza

Autorità: Autorità europee: Corte europea dei diritti umani

Data: 19/04/2007

Oggetto: I ricorrenti si dolevano - dal punto di vista dell'articolo 6, § 1 - della durata eccessiva del processo e della mancanza di udienza. Essi inoltre, nel richiamo all'articolo 1 del Protocollo n. 1, deducevano di essere rimasti privi dell'indennità integrativa del salario speciale e di non aver percepito alcun compenso. In ordine all'articolo 14, essi sostenevano di essere stati trattati in modo difforme dagli altri dipendenti di polizia. Invocavano altresì l'applicazione dell'articolo 13 ( diritto ad un ricorso effettivo). Per quanto concerne il diritto e la pratica internazionali (paragrafi 29 e 30) pertinenti alla fattispecie, la Corte ha citato l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea statuente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale nonchè le parti esplicative della stessa Carta dei diritti fondamentali, integrati dall'Atto Finale del Trattato a fondamento della Costituzione per l'Europa, rilevando che questi non hanno la stessa portata imperativa della Carta ma che nondimeno costituiscono uno "strumento prezioso di interpretazione destinato a chiarire le disposizioni della Carta". Inoltre la Corte ha sottolineato (paragrafo 60) che nel diritto dell'Unione Europea il campo di applicazione del controllo giurisdizionale è vasto. Allorchè un individuo può avvalersi di un diritto garantito dal diritto comunitario, il suo stato di detentore di un potere pubblico non ha per effetto di rendere disattivate le esigenze del controllo giurisdizionale. D'altronde, con riferimento agli articoli 6 e 13 della Convenzione, la Corte ha sottolineato la vasta portata del controllo giurisdizionale effettivo (causa Margherite Johnston ivi menzionata, e causa Panayotova e altri v Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, causa C-327/02, Rec. 2004, p. I-11055, § 27) così come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali. Circa l'applicabilità dell'articolo 6, la Corte ha rammentato che la possibilità di applicazione di tale articolo 6, richiede la presenza di un "diritto" e che questo diritto abbia "carattere civile". Nella fattispecie, il Governo ha contestato l'applicabilità dell'articolo 6 per due motivi, cioè che non si era in presenza di un "diritto" o che, se diritto sussisteva, questo non era di "carattere civile". In ordine al primo punto, la Corte conclude che i ricorrenti possono sostenere in modo difendibile di avere un diritto e che pertanto non vi è ostacolo all'applicazione dell'articolo 6. In ordine al secondo punto, il Governo ha sostenuto che l'articolo 6 era inapplicabile al caso poichè secondo la giurisprudenza della Corte, le contestazioni sollevate da agenti pubblici come i poliziotti in tema di condizioni contrattuali di impiego sono escluse dall'ambito di applicazione di questo articolo. La Corte rammenta che, per porre fine alle incertezze scaturenti dalla sua giurisprudenza anteriore in materia, nella sentenza Pellegrin v. France (vedere Pellegrin v. France [GC] (n. 28541/95, CEDH 1999-VIII, 8 dicembre 1999) essa ha introdotto un criterio funzionale, basato sulla natura delle funzioni e delle responsabilità esercitate dall'agente. La Corte ha deciso che erano sottratte dall'ambito di applicazione dell' articolo 6 soltanto le controversie degli agenti pubblici la cui funzione lavorativa era caratterizzata dalle attività specifiche della pubblica amministrazione, lì ove questa agisce come detentrice del potere pubblico incaricato della salvaguardia degli interessi generali dello Stato o di altre pubbliche collettività. Un esempio manifesto di tali attività rappresentato dalle forze armate di polizia. Tuttavia, la Corte ha deciso di adottare un nuovo indirizzo in materia: perchè lo Stato dinanzi ad essa convenuto possa invocare lo statuto di funzionario ricoperto da un ricorrente per sottrarlo alla salvaguardia dell'articolo 6, devono sussistere due condizioni. In primo luogo, il diritto interno dello Stato interessato deve avere espressamente escluso l'accesso ad un tribunale allorchè si tratti del diritto al posto di lavoro o di rivendicazioni contrattuali dei dipendenti in questione. In secondo luogo, tale deroga deve basarsi su motivi oggettivi connessi all'interesse dello Stato. Il semplice fatto che l'interessato rientri in un settore o in un servizio espressione dell'esercizio del potere pubblico non è in sé determinante. Per giustificare l'esclusione delle garanzie previste dall'articolo 6, non è sufficiente che lo Stato dimostri la partecipazione del funzionario all'esercizio del potere pubblico, ovvero l'esistenza - per richiamare i termini della citata sentenza PELLEGRIN - di "un vincolo speciale di fiducia e di lealtà"; tra il funzionario e lo Stato, suo datore di lavoro. Lo Stato deve altresì dimostrare che l'oggetto della vertenza concerne l'esercizio del potere pubblico o la revisione del suddetto vincolo speciale fiduciario. In linea di principio non si potrà quindi derogare alle garanzie dell'articolo 6 per le vertenze ordinarie nell'ambito del lavoro, cioè quelle riguardanti le retribuzioni, le indennità o altri diritti consequenziali, dato il carattere particolare del vincolo fiduciario intercorrente tra il funzionario in questione e lo Stato interessato. Difatti, ci sarà applicazione presuntiva dell'articolo 6, e spetterà allo Stato convenuto dimostrare, in primo luogo, che in base al diritto nazionale un ricorrente che sia funzionario non ha diritto di adire un tribunale, e, in secondo luogo, che l'esclusione dei diritti garantiti dall'articolo 6 è fondata proprio sulla posizione soggettiva di tale funzionario. Nella fattispecie, è fuori discussione che i ricorrenti avevano tutti diritto di adire il tribunale in base al diritto nazionale. L’articolo 6 §1 è pertanto applicabile.

Parti: Vilho Eskelinen e altri c/ Finlandia

Lingua Originale: Francese

Classificazione: Libertà - Art. 17 Diritto di proprietà - Uguaglianza - Art. 21 Non discriminazione - Giustizia - Art. 47 Diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice

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Segnalazioni: Sub “COMMENTI”: 05.05.2007 - GIUSEPPE BRONZINI e VALERIA PICCONE, “Parlamento Europeo, Corte di Giustizia e Corte di Strasburgo rilanciano la Carta di Nizza: un messaggio alla futura Conferenza intergovernativa?”