Motivi della decisione
1. Il ricorso è solo in parte fondato.
2. La previsione secondo cui al MAE deve essere allegata una
"relazione sui fatti addebitati alla persona delle quale è domandata
la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, in tempo e del
luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione
giuridica" (
L. n. 69 del 2005, art.
6, comma 4, lett. a) non va
intesa in senso formalistico, come sarebbe su si ritenesse
imprescindibile l'allegazione al MAE di un atto così denominato, ma
nel senso che nella documentazione trasmesse dall'autorità, dello
Stato emittente siano indicati gli elementi che tale norma richiede
ai fini dell'accoglimento della richiesta è consegna, che ben
possono essere contenuti in qualsiasi atto proveniente da tale
autorità (v. tra le altre Cass., sez. 6^, 1 febbraio 2007, Piaggio).
Nella specie, come del resto riconosce lo stesso ricorrente, tali
dati erano tutti desumibili dall'allegato al mandato di arresto
interno (fol. 111), in cui si specificano, appunto, i fatti
addebitati, le fonti di prova (di natura documentale), il tempo e il
luogo delle omesse dichiarazioni fiscali.
3. Non vi è contraddizione tra il MAE e il mandato di arresto
interno circa le indicazioni temporali dei fatti contestati. In
entrambi i provvedimenti si fa riferimento "ai redditi conseguiti"
dalla impresa del L. negli anni dal 1998 al 2002, mentre il
richiamo all'anno 2003 si riferisce alla condotta omissiva, e ciò
alle dichiarazioni che dovevano essere fatte con riferimento all'anno
precedente.
Non vi è ragione poi di considerare quanto risulterebbe indicato in
un precedente MAE del 2005, che, per motivi che qui non interessano,
non ha avuto alcun seguito e che non costituisce titolo della
presente procedura di richiesta di consegna.
4. Risulta solo parzialmente soddisfatta la previsione della
L. n. 69
del 2005, art.
7, comma 2 circa il presupposto della assimilabilità,
per analogia, delle tasse o imposte evase nello Stato di emissione
rispetto a quelle contemplate dalla italiana.
Dal MAE e dalla documentazione allegata si ricava, una delle imposte
sui redditi e sul valore aggiunto assimilabili ai corrispondenti
obblighi tributari previsti dall'ordinamenti italiano (IRPEF, IVA).
Stante il disposto del
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art.
5, in tema
di omessa dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul
valore aggiunto, appare dunque rispettato il requisito della
punibilità nel nostro ordinamento con la reclusione pari o superiore
a tre anni, non rilevando che in passato, sotto il regime del
D.L. n.
429 del 1982, conv. nella
L. n. 516 del 1982, analoghe violazioni
fossero punite nell'ordinamento italiano a titolo di contravvenzione,
non dovendo l'autorità giudiziaria italiana investita di un MAE
occuparsi della applicazione di pene ma solo della compatibilità,
nei limiti previsti della legge, delle previsioni penali contenute
nell'ordinamento dello Stato membro con quelle interne.
Invece, la contestazione dell'omesso pagamento dell'imposta comunale
sull'attività di impresa non trova riscontro in una analoga
fattispecie criminosa dell'ordinamento italiano. Anche ammettendo che
tale imposta possa corrispondere alla imposi regionale sulle
attività produttive (IRAP) previste dall'ordinamento tributario
italiano, per le varie condotte relative al mancato pagamento di essa
non sono contemplate ipotesi di reato ma solo violazioni
amministrative.
5. Appare parzialmente fondato anche il rilievo che fa leva sul
discrimine temporale, fissato nel 7 agosto 2002 dalla
L. n. 69 del
2005, art.
40, ai fini dell'applicabilità della disciplini del MAE.
L'autorità tedesca ha precisato nel MAE che il L. ha posto in
essere le condotte contestate "seguendo il suo piano criminoso" ma,
rispondendo a una richiesta di informazioni di questa Corte non ha
dichiarato che nell'ordinamento tedesco esiste un istituto
assimilabile a quello del reato continuato contemplato dall'art. 81
cpv. c.p., precisando solo che esiste la possibilità di un cumulo
giuridico delle pene qualora più reati siano esaminati nell'ambito
dello stesso procedimento penale (par. 53 cod. pen. tedesco).
Non sussistono dunque i presupposti per ritenere le varie condotte
unificate in un unico reato che abbia avuto come ultima
manifestazione criminosa una condotta realizzata dopo la detta data
del 7 agosto 2002, e quindi non è possibile applicare nella specie
la stessa ratio decidendo su cui avevano fatto leva le sentenze e
questa Sezione in data 26 ottobre 2007, Aquilano e 10 dicembre 2007,
Krol; non rilevando a tal fine un mero cumulo giuridico delle pene
conseguenti a reati commessi prima e dopo detto discrimine temporale
(v. in analoga fattispecie Sez. 6^, 27 febbraio 2006 Busuleac).
Tutte le condotte relative all'omesso pagamento dei tributi commesse
prima dell'anno 2003 non possono dunque formare oggetto di consegna.
6. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio
limitatamente ai reati commessi prima del 7 agosto 2002 e a tutti
quelli relativi all'imposta comunale sulle attività commerciali
prevista dall'ordinamento tedesco.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.