Giurisprudenza 44/2008 (04/03/2008)
Tipo: Sentenza
Autorità: Corti nazionali: Corti supreme (Italia) - Corte Costituzionale
Data: 04/03/2008
Oggetto: La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 9 e 10, e dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 nella parte in cui abroga l'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), nonchè dell'art. 11, comma 2, del de-creto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nella parte in cui detta la disciplina tran-sitoria in riferimento all'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
La questione verte sulla corretta trasposizione della direttiva comunitaria sui contratti a termine (1999/70/CE).
Secondo la Corte, la disciplina dettata dalle norme censurate è illegittima per viola-zione dell’art.76 Costituzione, perché non rientra né nell'area di operatività della di-rettiva comunitaria, definita dalla Corte di giustizia con la sentenza 22 novembre 2005, nella causa C-144/04 Mangold, né nell’ambito della delega conferita dalla legge 29 dicembre 2000 n.422.
Con riferimento alla prima questione, la sentenza ha sottolineato (punti da 40 a 43) che la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE è circoscritta alla «prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato». Tale clausola, secondo la Corte, non opera laddove, come nella specie, vi sia una successione di contratti a termine alla quale non si riferisce alcuna delle misure previste dalla direttiva medesima al fine di prevenire quegli abusi (giustificazione del rinnovo; durata massima totale dei contratti; numero massimo di contratti).
Parti: Umberto Novellis e Olearia Guinnicelli s.r.l.
Lingua Originale: Italiano
Classificazione: Solidarietà - Disposizioni generali - Art. 51 Ambito di applicazione
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